linee vita Liguria

L’obbligo di installazione di linee vita in Liguria è stato introdotto con una legge regionale del 2010. La normativa si è poi evoluta,  giungendo ad una regolamentazione che non indica come obbligatoria esclusivamente l’installazione di dispositivi fissi, ma lascia aperta l’opzione dei sistemi temporanei.

Gli argomenti di questo articolo sono suddivisi in tre sezioni:

  1. Nella prima parte parliamo dell’evoluzione della normativa. Se sei un tecnico progettista o se vuoi una visione ampia e dettagliata delle leggi e dei regolamenti ti consigliamo da iniziare da qui.
  2. Nella seconda parte consideriamo invece in quali casi è obbligatorio montare una linea vita in Liguria. Se sei un amministratore o un proprietario di immobili troverai in questa sezione tutte le informazioni che ti servono.
  3. Nella terza parte, infine, indichiamo quali documenti devono accompagnare l’installazione di una vita per il tetto in Liguria. Puoi utilizzare questa sezione per verificare la completezza dei documenti eventualmente in tuo possesso.

Se invece ti servono le nozioni di  base sulle linee vita e sui sistemi di ancoraggio, potresti essere interessato a leggere prima questo articolo introduttivo.

1) Linee vita in Liguria – normativa

La prima legge regionale che sancisce l’obbligo di installare sistemi di ancoraggio permanenti in Liguria risale al 2010. Si tratta di un testo di legge di soli tre articoli che riportiamo integralmente evidenziando le parti salienti.

Regione Liguria – Legge Regionale 15 febbraio 2010 N.5 – Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili

Articolo 1
(Finalità)
1. Al fine di prevenire i rischi d’infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall’alto nei
cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed
integrazioni, la presente legge detta norme di prevenzione, anche in attuazione del
disposto di cui all’articolo 7, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30
(Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modifiche ed
integrazioni.

Articolo 2
(Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)
1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia,
nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici,
telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta
dall’alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che
operano sul tetto.

2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto
ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma
UNI EN 795.

Articolo 3
(Attestazioni)
1. Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da apposita attestazione del
progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui,
oltre ad un elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di
installazione dei dispositivi di ancoraggio, l’indicazione dell’accesso in copertura e
le modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti
installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia
dell’autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché
attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto
specificato all’interno delle linee guida ISPESL per l’esecuzione di lavori
temporanei in quota.

2. Il responsabile dei lavori attesta nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi
che i dispositivi di ancoraggio siano correttamente installati e regolarmente
utilizzati.

Il testo di legge indicava come obbligatoria, l’installazione di dispositivi di ancoraggi permanenti sia in occasione della realizzazione di nuove costruzioni che in caso di manutenzioni di qualsiasi natura ed entità sulla copertura. Come abbiamo evidenziato erano inoltre definiti requisiti specifici per gli installatori di linee vita e sistemi di ancoraggio anticaduta.

La legge lasciava però ampi spazi di interpretazione (tra i principali: si devono installare dispositivi solo nell’area oggetto dell’intervento? Non ci sono esclusioni in merito alla tipologia di manutenzione? Chi è il responsabile dei lavori?) ed è stata aggiornata da un successivo provvedimento.

Regione Liguria – Legge regionale 17 dicembre 2012, n. 43 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili)

Articolo 1
(Sostituzione del titolo della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la
prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili))
1. Il titolo della l.r 5/2010 è sostituito dal seguente: “Norme tecniche e procedurali per
La prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili”.

Articolo 2
(Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 5/2010)
1. L’articolo 1 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:
“Articolo 1
(Finalità)
1. Nell’ambito della prevenzione dei rischi d’infortunio sul lavoro a seguito di
cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili, per cui vigono gli obblighi di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, la presente
legge disciplina aspetti tecnici e procedurali, anche in attuazione del disposto di
cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme
regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni ed
integrazioni.”.

Articolo 3
(Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 5/2010)
1. L’articolo 2 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:
“Articolo 2
(Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)
1. Ai sensi della vigente normativa è predisposto un sistema di ancoraggio permanente e sicuro nei seguenti interventi comportanti rischio di caduta dall’alto:
a) nuova costruzione;
b) sostituzione edilizia;
c) opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell’orditura principale della copertura;
d) manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di copertura.
2. Per l’esecuzione degli interventi comportanti rischio di caduta dall’alto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, è in ogni caso consentita l’adozione dei sistemi di protezione previsti dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle serre, come definite dall’articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1976, n. 17 (Disciplina urbanistica delle serre) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 4
(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 5/2010)
1. L’articolo 3 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:
“Articolo 3
(Documentazione)
1. Negli interventi che richiedono la predisposizione di un sistema di ancoraggio permanente, il progettista deve produrre la seguente documentazione a corredo degli atti richiesti per il conseguimento del titolo edilizio:
a) elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, degli accessi e dei percorsi;
b) relazione di calcolo di verifica della resistenza dei punti di ancoraggio rilasciata dal progettista stesso o da altro professionista abilitato.
2. A lavori eseguiti deve essere rilasciata da parte dell’installatore al committente la dichiarazione di conformità del produttore e la seguente documentazione:
a) dichiarazione di corretta installazione;
b) manuale d’uso dei sistemi installati con l’indicazione dei dispositivi di ritenzione che possono essere usati in abbinamento con il sistema installato;
c) programma di manutenzione del sistema anche in base a quanto previsto dal costruttore.
3. Negli interventi successivi all’installazione dei dispositivi, ove, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sia prevista la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, lo stesso valuta nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) l’utilizzo dei dispositivi. Nel caso in cui la nomina del coordinatore per la sicurezza non sia prevista, il datore di lavoro valuta nel piano operativo di sicurezza (POS) l’utilizzo dei dispositivi da parte dei lavoratori che operano in quota.”.

In questo caso il testo della legge appare più preciso, specificando meglio responsabilità, campo di applicazione ed esclusioni, ma al contempo ha generato dei dubbi negli addetti ai lavori e nei commettenti il richiamo alla legge nazionale: “è in ogni caso consentita l’adozione dei sistemi di protezione previsti dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.” 

In questa legge, infatti i dispositivi anticaduta fissi e temporanei vengono accorpati come soluzioni in un elenco piuttosto promiscuo.

In Liguria, nei casi previsti dalla legge regionale è possibile quindi installare sia dispositivi fissi – parapetti o linee vita e sistemi di ancoraggio permanenti – o in alternativa sistemi temporanei come linee vita temporanee portatili ed ancoraggi temporanei, destinati ad essere installati prima di un lavoro e rimossi alla fine?

Per chiarire la questione è stata emanate quindi, nel 2013, una circolare esplicativa:

Circolare del 18/09/2013 dell’Assessorato alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici,

Con riferimento alla l.R. 15 febbraio 2010, n. 5 recante “Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili”, al fine di garantire uniformità di interpretazione da parte dei soggetti competenti, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alla portata delle modifiche introdotte con la legge regionale n. 43 del 17 dicembre 2012.

In particolare, per quanto riguarda l’articolo 2, si precisa che anche per le fattispecie ricadenti nell’ambito di applicazione della legge a seguito delle predette modifiche (nuova costruzione, sostituzione edilizia e rifacimento totale dell’orditura principale o del manto della copertura) è in ogni caso consentita l’adozione di qualsiasi sistema di protezione previsto dal D.lgs. 81/08 smi, pertanto l’utilizzo di dispositivi permanenti di ancoraggio non è obbligatorio*

“Articolo 115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

assorbitori di energia;
connettori;
dispositivo di ancoraggio;
cordini;
dispositivi retrattili;
guide o linee vita flessibili;
guide o linee vita rigide;
imbracature.
Comma abrogato dall’art. 115 del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore, lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.”

La circolare rende quindi libera, entro certi limiti, la scelta di linee vita ed ancoraggio fisse o temporanee.

Perché affermiamo che questa scelta è libera “entro certi limiti”?

Perché la scelta del sistema di protezione contro le cadute da installare dovrebbe essere sempre frutto di una specifica valutazione dei rischi da parte del progettista ed i sistemi provvisori quasi sempre non offrono le stesse prestazioni di un sistema di ancoraggio fisso.

L’installazione di un sistema temporaneo potrebbe andar quindi andare bene a livello “burocratico”, nelle fasi di presentazione dei documenti agli uffici preposti, ma rivelarsi, in determinate occasioni, debole ed insufficiente in fase di utilizzo e purtroppo in caso di incidente, quando siano da evidenziare i criteri di scelta del sistema da parte del progettista.

2) Quando è obbligatorio installare un sistema di ancoraggi sul tetto in Liguria

È obbligatorio installare linee vita/ancoraggi fissi o provvisori sul tetto degli edifici in occasione di:

  • Nuove costruzioni
  • Sostituzione edilizia (integrale demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma)
  • Manutenzione straordinaria o ordinaria di tetti già esistenti nei seguenti casi: rifacimento totale dell’orditura principale della copertura o rifacimento totale dei manti di copertura.

Le serre sono escluse dall’ambito di applicazione della legge.

3) I documenti associati all’installazione di una linea vita in Liguria

Nella legge regionale vengono indicati i seguenti documenti da produrre:

  • Elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, degli accessi e dei percorsi;
  • Relazione di calcolo di verifica della resistenza dei punti di ancoraggio rilasciata dal progettista stesso o da altro professionista abilitato.

A lavori eseguiti deve essere rilasciata da parte dell’installatore al committente:

  • la dichiarazione di conformità del produttore
  • La dichiarazione di corretta installazione
    Il manuale d’uso dei sistemi installati con l’indicazione dei dispositivi di ritenzione che possono essere usati in abbinamento con il sistema installato
  • Il programma di manutenzione del sistema anche in base a quanto previsto dal costruttore.

L’articolo che hai letto rappresenta una sintesi aggiornata alla data di pubblicazione delle normative in vigore. Inviamo chi volesse avere informazioni più dettagliate a consultare i testi di legge aggiornati.

Se hai bisogno di installare o revisionare una linea vita in Liguria, contattaci senza impegno. Ti daremo tutte le informazioni di cui hai bisogno e potremo fornirti un preventivo in tempi rapidi.

Linee vita in Liguria