La marcatura CE degli ancoraggi UNI EN 795

Il dibattito sull’esigenza o meno di sottoporre gli ancoraggi conformi alla UNI EN 795 al controllo da parte di un organismo notificato e di dotarli del marchio CE è vivo ed attuale non solo in Italia, ma in ambito europeo.

L’approvazione della nuova edizione della norma ha infatti ulteriormente acceso le discussioni ed ha dato il via alla formulazione di una serie di pareri, spesso tra loro discordanti, da parte di ministeri, enti, gruppi di lavoro, associazioni.

Ci limitiamo a sintetizzare in questo articolo le tre interpretazioni ricorrenti e contrapposte:

1) Gli ancoraggi descritti dalla norma UNI EN 795 dovrebbero essere considerati e gestiti come DPI ai sensi della direttiva 89/686/CEE che tratta appunto questi dispositivi. Ci si riferisce in particolare ad un’interpretazione dell’ Articolo 1 – comma 3
Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest’ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall’utilizzatore durante il periodo di esposizione al (ai) rischio(i).

e sarebbe quindi previsto il controllo da parte di un organismo terzo notificato e la presenza sugli stessi ancoraggi della marcatura CE. 
 2) Gli ancoraggi di Tipo A- Ancoraggi puntuali rimovibili ma non portatili – e Tipo C – Linee flessibili di ancoraggio – D Linee rigide – non sarebbero assimilabili ai DPI e non andrebbero sottoposti alla verifica da parte di organismi notificati ed alla marcatura CE. Solo gli ancoraggi con caratteristiche di applicazione temporanea e provvisoria (Tipo B – Ancoraggi portatili –  ed E – Ancoraggi “a corpo morto” – della UNI EN 795: 2012) dovrebbero essere gestiti in forma analoga ai DPI e quindi marcati CE.

Questo poiché gli elenchi ufficiali di norme armonizzate per i prodotti da gestire in accordo con la direttiva sui DPI 89/686/CEE, si riferiscono anche allo stato attuale solo alle categorie sopra indicate, escludendo esplicitamente da questa assimilazione ai DPI i prodotti delle classi A, C e D.

La nuova edizione della norma, pur dichiarando l’intento di supportare i requisiti essenziali della direttiva DPI 89/686/CEE,  non riporterebbe inoltre, negli schemi di correlazione tra i due documenti, alcun riferimento alla supervisione dei prodotti da parte di organismi notificati ed alla marcatura CE degli ancoraggi.

3) Gli ancoraggi dovrebbero essere considerati come “materiale da costruzione” e come tali gestiti e marcati CE.

Questa interpretazione deriva fondamentalmente da una sentenza della Corte Europea di Giustizia (Caso C-185/08) che individua gli ancoraggi conformi a EN 795 non come DPI, ma come “materiali da costruzione” da gestire in conformità alla direttiva 89/106/EEC e da marcare CE proprio come materiali da costruzione.

In presenza di questo scenario piuttosto confuso, attendiamo che le riunioni a livello europeo portino gli attori più autorevoli ad un’interpretazione univoca, condivisa e coerente con gli altri elementi normativi.

La marcatura CE degli ancoraggi UNI EN 795

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